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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 28

(Ente nazionale per la cellulosa e la carta)
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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