DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44
             Semplificazione e riordino delle procedure
              di erogazione dei contributi all'editoria

  1.  Con  regolamento  di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito  anche  il  Ministro  per  la semplificazione normativa, sono
emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e  tenuto  conto  delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello  Stato  per  il settore dell'editoria, che costituiscono limite
massimo   di  spesa,  misure  di  semplificazione  e  riordino  della
disciplina  di  erogazione  dei  contributi  all'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge
7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  semplificazione  della documentazione necessaria per accedere
al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello stesso, assicurando
comunque  la  prova  dell'effettiva  distribuzione e messa in vendita
della  testata,  nonche'  l'adeguata  valorizzazione dell'occupazione
professionale;
    b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca,  anche  attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento;
    b-bis)  mantenimento  del  diritto all'intero contributo previsto
dalla  legge  7  agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n.
278,  anche  in  presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi
diritto,  per  le  imprese  radiofoniche  private  che abbiano svolto
attivita'  di  interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 250.
((1-bis.   Fermi   restando   gli   stanziamenti   complessivi,   che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono
destinate  prioritariamente  ai  contributi diretti e, per le residue
disponibilita',  alle  altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre
nel limite delle stesse disponibilita'.
  1-ter.  Lo  schema  del  regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.))