DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in SO n.39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e
                        di pubblicita' legale 
 
  1. Al fine di contribuire alle  iniziative  volte  al  mantenimento
della  pace  ed  alla  realizzazione  di  azioni   di   comunicazione
nell'ambito delle NATOS Strategic Communications in  Afghanistan,  e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.A.
e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il  limite
massimo di euro 660.000. 
  2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in  campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  di  San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato  ad  assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri,  la  prosecuzione  della  fornitura  dei
servizi    previsti    dalla    apposita    convenzione    con     la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nel  limite  massimo  di  spesa
gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente. 
  3. E' autorizzata la spesa di 9,9  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2010 e 2011  per  la  proroga  della  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione  S.p.a.,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge  11  luglio  1998,  n.
224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dello  sviluppo   economico.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo  Umbro-toscano  cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,  n.  441,  e  successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali in data 20  novembre  2009,  di  garantire  la  continuita'
amministrativa del  servizio  pubblico,  nonche'  la  gestione  e  la
definizione  dei  rapporti  giuridici  pendenti  sino   all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito  o  individuato
con provvedimento delle  regioni  interessate,  assicurando  adeguata
rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni  dello  Stato.  Al
termine della procedura liquidatoria,  il  Commissario  e'  tenuto  a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla  relazione
sull'attivita' svolta. Dal differimento del termine ultimo di  durata
della  gestione  liquidatoria  di  cui  al  periodo  precedente,  non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
  4-bis. Al  fine  di  assicurare  le  agevolazioni  per  la  piccola
proprieta' contadina, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  gli  atti  di
trasferimento a titolo oneroso  di  terreni  e  relative  pertinenze,
qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici  vigenti,  posti
in essere a favore di coltivatori diretti  ed  imprenditori  agricoli
professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale, nonche' le  operazioni  fondiarie  operate  attraverso
l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA),
sono soggetti alle imposte di registro  ed  ipotecaria  nella  misura
fissa ed all'imposta catastale nella  misura  dell'1  per  cento.  Le
agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano  altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso  di  terreni  agricoli  e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di  masi
chiusi di cui alla legge  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei
notai per gli atti suindicati sono ridotti  alla  meta'.  I  predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima  che  siano  trascorsi
cinque anni dalla stipula  degli  atti,  alienano  volontariamente  i
terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  nonche'  all'articolo  2
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,   e   successive
modificazioni.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
comma, pari a 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si  provvede
mediante utilizzo delle  residue  disponibilita'  del  fondo  per  lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a  tale  fine  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. (15) 
  ((4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si  applicano  anche
agli atti di trasferimento a titolo oneroso  di  terreni  e  relative
pertinenze, qualificati agricoli  in  base  a  strumenti  urbanistici
vigenti, posti  in  essere  a  favore  di  persone  fisiche  di  eta'
inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto  di  trasferimento
di  volere  conseguire,  entro  il  termine  di  ventiquattro   mesi,
l'iscrizione nell'apposita  gestione  previdenziale  e  assistenziale
prevista per  i  coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori  agricoli
professionali)). 
  5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  le
parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2011". 
  6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del  decreto-legge  3  novembre  2008,  n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato  al
31 dicembre 2010. 
  7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni. 
  7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: " ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, " sono soppresse; 
    b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "  In
considerazione delle  esigenze  generali  di  compatibilita'  nonche'
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura  il  conseguimento  delle  economie,  corrispondenti  a  una
riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per  cento  della
dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15  per  cento  di
quella di livello  non  generale,  con  l'adozione  di  provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303,   e   successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei  principi
di cui al presente articolo". 
  7-ter. All'onere conseguente al  minor  risparmio  derivante  dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis,  quantificato  in  2  milioni  di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma  724,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010". 
  8-bis.  In  considerazione  di  quanto  previsto  al  comma  8,  le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto  articolo
74, provvedono, anche con le  modalita'  indicate  nell'articolo  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
74; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 74. 
  8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con
le modalita' indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo  periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008. 
  8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto  a  quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010  e'  fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni  organiche  sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data. 
  8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a
8-quater le amministrazioni che abbiano subito  una  riduzione  delle
risorse ai sensi dell'articolo 17,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
personale amministrativo operante presso gli  Uffici  giudiziari,  il
Dipartimento della protezione  civile,  le  Autorita'  di  bacino  di
rilievo  nazionale,  il  Corpo   della   polizia   penitenziaria,   i
magistrati, l'Agenzia italiana del  farmaco,  nei  limiti  consentiti
dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.  Restano  altresi'  escluse  dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17,  comma  7,
del  decreto-legge  1o  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le  assunzioni  del
personale  dirigenziale  reclutato  attraverso  il   corso   concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12  dicembre  2005,  n.
269, ai sensi del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,   da   effettuare   in   via   prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali.  Le  disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si  applicano,  comunque,  anche  ai
Ministeri. 
  8-sexies. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
limitazione delle assunzioni. 
  8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo,
e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del
citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del  2009,  sono
ridotte definitivamente. 
  8-octies. All'articolo 42-bis,  comma  2,  penultimo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  "31
marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010". 
  8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10  marzo  2009  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo  42-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14;  per  tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente  al
30 settembre e al 10 marzo 2010. 
  8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990,  n.
146, dopo le parole: "delle amministrazioni pubbliche" sono  aggiunte
le seguenti: "o di altri organismi di diritto pubblico". 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
907) che "Le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono  applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di  soggetti  aventi  i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis".