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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 12

(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola)


Il fondo di cui al capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale.
A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilità del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria. (5)
((7))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1971, n. 592 ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 2) che "Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonché le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di stalle, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 85 miliardi".