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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441 (in G.U. 22/12/2001, n.297).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-2008
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Art. 5

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411,
((è prorogato di otto anni))
.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.