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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-2007
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Art. 4

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di
pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco,
accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi
post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere
del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022,
n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.


1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: " e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" sono soppresse.
((3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:
"34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.))

4.
((Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto))
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: "venticinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantesimo";
b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente: "Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
((. . .))
non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio."