LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2023)
Testo in vigore dal: 29-12-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  In particolare sono comprese nella protezione: 
  1) le  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche,  didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 
  2) le opere e le composizioni musicali,  con  o  senza  parole,  le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per
se' opera originale; 
  3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali  sia  fissata
la traccia per iscritto o altrimenti; 
  4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte  del  disegno,
della  incisione  e  delle  arti  figurative  similari,  compresa  la
scenografia; 
  5) i disegni e le opere dell'architettura; 
  6) le opere dell'arte cinematografica, muta  o  sonora,  sempreche'
non si tratti di semplice  documentazione  protetta  ai  sensi  delle
norme del capo quinto del titolo secondo. 
  7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia  sempre  che  non  si  tratti  di  semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II. 
  8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche'
originali quale risultato  di  creazione  intellettuale  dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e
i  principi  che  stanno  alla  base  di  qualsiasi  elemento  di  un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma  comprende  anche  il   materiale   preparatorio   per   la
progettazione del programma stesso. 
  9) Le banche di dati di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  1,
intese come raccolte di opere, dati  o  altri  elementi  indipendenti
sistematicamente  o   metodicamente   disposti   ed   individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in  altro  modo.  La  tutela
delle banche di dati non  si  estende  al  loro  contenuto  e  lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 
  10) Le opere del disegno industriale  che  presentino  di  per  se'
carattere creativo e valore artistico.((26)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto (con l'art.  17,  comma
1) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10),  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, la  denuncia  di  cui  all'articolo  28
della  medesima  legge  n.  633  del  1941  deve  essere   effettuata
contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o  modello,
o comunque prima del rilascio della registrazione."