DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche  giovanili  e
    per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' 
 
  1. Al fine di promuovere e  realizzare  interventi  per  la  tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti  e  le  sue  problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale  sulla
famiglia,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e'
istituito  un  fondo  denominato  "Fondo  per  le   politiche   della
famiglia", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni  di  euro  per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2007.
(38)(39) (50) (54) (55) 
  2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla  formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un  fondo  denominato  "Fondo
per le politiche giovanili", al quale e'  assegnata  la  somma  di  3
milioni di euro per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2007. (44) (55) 
  3. Al fine di promuovere le politiche relative ai  diritti  e  alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato "Fondo per  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita", al quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2007. (35) (47) (50) (52) (54) (57) ((59)) 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 5-bis,  comma  1)
che "Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
132)  che  "Il  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine  di  sostenere  le
adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
412) che "La dotazione del Fondo per le politiche della  famiglia  di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma  132,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotta nella misura di 15 milioni di  euro
annui a decorrere dal 2016". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
459) che "Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
352) che "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma,
la dotazione del Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di  0,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2020". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1,  comma  353)  che  "Per  il
finanziamento del Piano d'azione  straordinario  contro  la  violenza
sessuale e di genere, di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119, per il triennio  2020-2022,  il  Fondo  per  le
politiche relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunita',  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,  2021
e 2022". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto: 
  - (con l'art. 105, comma 3) che "Per le finalita' di cui  al  comma
1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni
di euro per l'anno 2020"; 
  - (con l'art. 105-bis, comma 1) che "Al fine di contenere  i  gravi
effetti  economici,  derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne  in  condizione
di  maggiore  vulnerabilita',   nonche'   di   favorire,   attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di  emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta',  il  Fondo
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020"; 
  - (con l'art. 105-quater, comma 1) che "Il Fondo per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche
per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 26-bis, comma  1)
che "In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di
genere  anche  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere  e
la prevenzione della stessa e  specificamente  per  contrastare  tale
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori  di  violenza,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 1  milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2020". 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 23)
che "Al fine di sostenere il  rientro  al  lavoro  delle  lavoratrici
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi
di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021,  e'  incrementato
di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione
delle misure organizzative adottate dalle  imprese  per  favorire  il
rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 28) che "Per le  finalita'
di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Fondo di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022". 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 63, comma  4)  che
"Per le finalita' di cui ai commi precedenti,  il  fondo  di  cui  al
comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.   64,   comma   12)   che   "In
considerazione    delle    conseguenze     causate     dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche  giovanili,  di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo
di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,  politiche   di
prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  di   disagio   giovanile   e
comportamenti  a  rischio,  compresi  quelli   dovuti   all'uso   non
consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di
assistenza  e  supporto  psicologico,   azioni   volte   a   favorire
l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,
la promozione di attivita' sportive per i giovani di  eta'  inferiore
ai 35 anni". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 148) che "Per il finanziamento del Piano  di
cui al comma 139, il Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle  pari  opportunita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022"; 
  - (con l'art. 1, comma 661, alinea) che "Al fine di  assicurare  la
tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica  e  di
genere e specificamente per  contrastare  il  fenomeno  favorendo  il
recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  ulteriormente
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022"; 
  -  (con  l'art.  1,  comma  668)  che  "Per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e   alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per  l'anno
2022"; 
  - (con  l'art.  1,  comma  669)  che  "Al  fine  di  dare  concreta
attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle  pari  opportunita',  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022"; 
  - (con l'art. 1, comma 670) che "Al fine  di  favorire,  attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia  e  di  emancipazione
delle donne vittime di violenza in condizione di poverta',  il  Fondo
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto ha disposto (con  l'art.
1, comma 340) che "Al fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e   alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per  l'anno
2023 e di 6 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  da
destinare  alle  finalita'  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  2
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 341) che "Per le finalita'
di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023". 
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, come  modificato  dalla  L.  29  dicembre
2022, n. 197 ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  3)  che  "Per  il
finanziamento del Piano,  il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di  15  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023".