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LEGGE 24 novembre 2023, n. 187

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. (23G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2023
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Testo in vigore dal:  30-12-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con
la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.  260.
3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.