DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 26-bis 
 
(( (Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di
                            violenza). )) 
 
  ((1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della  violenza
di genere  anche  in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere  e
la prevenzione della stessa e  specificamente  per  contrastare  tale
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori  di  violenza,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa  autorizzato,
esclusivamente all'istituzione  e  al  potenziamento  dei  centri  di
riabilitazione per uomini maltrattanti. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto)).