DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-bis
            (Efficienza delle amministrazioni pubbliche)

  1.  In  considerazione  delle  disposizioni  di  legge  rivolte  al
contenimento  delle  spese per incarichi e rapporti di collaborazione
da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e al fine di assicurare
trasparenza  ed efficacia all'attivita' amministrativa, anche tramite
l'attivazione  di  un  numero verde per la segnalazione, da parte dei
cittadini,  di  ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse,
in  particolare,  al  corretto  conferimento  degli  incarichi  e  ai
rapporti  di  collaborazione,  svolte anche d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  l'ispettorato  si  avvale dei dati
comunicati  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica  ai  sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine
di  corrispondere  a  segnalazioni  da  parte di cittadini o pubblici
dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, puo' richiedere
chiarimenti  e  riscontri  in  relazione  ai  quali l'amministrazione
interessata  ha  l'obbligo  di  rispondere, anche per via telematica,
entro  quindici  giorni.  A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle  verifiche  svolte  dall'ispettorato  costituiscono  obbligo di
valutazione,  ai  fini  dell'individuazione  delle  responsabilita' e
delle  eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'
amministrazione  medesima.  Gli  ispettori, nell'esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne
ricorrano  le  condizioni,  di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate".
  2.  Al  fine  di  garantire  il  rafforzamento  delle  attivita' di
semplificazione  delle  norme  e  delle procedure amministrative e di
monitoraggio  dei  servizi  resi  dalla pubblica amministrazione alle
imprese  e  ai  cittadini,  nonche'  delle  attivita'  connesse  alla
gestione  del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica si avvale, per un periodo non
superiore  a  quattro  anni,  di  un  contingente  di personale di 30
unita'.
  3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo
temporaneo  dei  segretari comunali e provinciali di cui all'articolo
3-ter  del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n. 136, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione
di  disponibilita'  ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto e con
invarianza   del   trattamento   economico   complessivo.  L'utilizzo
temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da
parte di un comune o di una provincia.
  4.  Le  modalita'  di  utilizzo temporaneo dei segretari comunali e
provinciali  di  cui  al  comma  3  e di trasferimento delle relative
risorse  sono  disciplinate  con decreto del Ministro per la funzione
pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5.  Al  fine  di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il
territorio   nazionale   dell'attivita'  di  rilevazione  statistica,
l'ISTAT  e'  autorizzato  a  costituire  una  societa' di rilevazione
statistica  sottoposta  alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica. La societa' di
rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti di lavoro
privato  subordinato  e  di  forme  di  collaborazione.  Il personale
impiegato  a  tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e
gli enti pubblici puo' transitare nella societa' per trasferimento di
attivita'  ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto,   sono   disciplinati   l'organizzazione   ed  il
funzionamento  della societa'. I contratti di collaborazione attivati
dall'ISTAT  in  essere  alla  data del 30 settembre 2005, finalizzati
alla  rilevazione  statistica  delle  forze  di  lavoro  del  settore
pubblico  e  privato, possono essere prorogati fino alla costituzione
della  societa' di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30
giugno 2009. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del
bilancio dell'Istituto.
  6.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito,
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per
il  riordino  e  l'accorpamento  degli  uffici  e  delle  sedi  della
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
  7.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  6,  nominato  con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, e' composto da cinque esperti,
scelti   tra   professori  universitari,  magistrati  amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati  del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'
albo  professionale,  dirigenti  delle  amministrazioni  pubbliche ed
esperti  di  elevata  professionalita'.  Il  Comitato  si  avvale del
supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri
cui  attenersi  nella  valutazione dei progetti e nell'individuazione
delle   modalita'  con  cui  procedere  alle  operazioni  necessarie,
provvede   all'istruttoria  dei  progetti  presentati  finalizzati  a
realizzare  l'accorpamento  in  un'unica  sede,  sita nell'area della
provincia  di  Roma,  degli  uffici e delle sedi dell'ONU presenti in
Italia.
  9.  All'articolo  5  del  decreto-legge  15  novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il
comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.  Il  limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle
leggi  sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038,
e'  elevato  ad euro 5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle
variazioni  dell'indice  ISTAT  sul costo della vita, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del Presidente
della Corte dei conti".
  10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
23  ottobre  1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge
20  dicembre  1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-
legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito, con modificazioni, dalla
legge  23  maggio  1997,  n.  135,  si  interpretano nel senso che il
giudice  contabile,  in  caso di proscioglimento nel merito, e con la
sentenza  che  definisce  il giudizio, ai sensi e con le modalita' di
cui  all'articolo  91  del  codice  di  procedura  civile, ((non puo'
disporre  la  compensazione  delle  spese del giudizio e)) liquida l'
ammontare   degli   onorari  e  diritti  spettanti  alla  difesa  del
prosciolto,  fermo  restando  il parere di congruita' dell'Avvocatura
dello  Stato  da  esprimere  sulle  richieste  di  rimborso  avanzate
all'amministrazione di appartenenza.