DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in SO n.131, relativo alla G.U. 28/07/2004, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal: 29-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-ter
(( (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). ))

  ((1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i
segretari  comunali  e  provinciali  per  i  quali  sia  terminato il
quadriennio  di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso
altre   amministrazioni,   rimangono   alle  dipendenze  dell'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali  sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica.
  2.  Ai  segretari  comunali  e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno  2003,  sia  terminato  il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e provinciali
verifica  ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo
n.  165  del  2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni.
  3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e provinciali
si  applica  l'articolo  30  del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Sono  abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo
19,  comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465)).