DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                      Azione di responsabilita'

  1.  All'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
      "1.   La   responsabilita'   dei   soggetti   sottoposti   alla
giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in  materia  di contabilita'
pubblica  e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con  dolo  o  con  colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel
merito  delle  scelte  discrezionali. Il relativo debito si trasmette
agli   eredi   secondo   le   leggi  vigenti  nei  casi  di  illecito
arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
      1-bis.  Nel  giudizio  di  responsabilita',  fermo  restando il
potere  di  riduzione,  deve  tenersi  conto  dei  vantaggi  comunque
conseguiti  dall'amministrazione  o  dalla  comunita' amministrata in
relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o dei dipendenti
pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.
      1-ter.  Nel  caso  di  deliberazioni  di  organi  collegiali la
responsabilita'  si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso
voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti che rientrano nella competenza
propria  degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non
si  estende  ai  titolari  degli organi politici che in buona fede li
abbiano   approvati   ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o  consentito
l'esecuzione.
      1-quater.  Se  il  fatto dannoso e' causato da piu' persone, la
Corte  dei  conti,  valutate  le  singole  responsabilita',  condanna
ciascuno per la parte che vi ha preso.
      1-quinquies.   Nel  caso  di  cui  al  comma  1-quater  i  soli
concorrenti  che  abbiano  conseguito  un  illecito  arricchimento  o
abbiano   agito   con   dolo   sono   responsabili  solidalmente.  La
disposizione  di  cui  al presente comma si applica anche per i fatti
accertati  con  sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio
pendente  alla  data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non
si  estende  la  responsabilita'  solidale  e'  effettuata in sede di
ricorso per revocazione".
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "  2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni
caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il
fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta.";
    c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      "2-bis.  Per  i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  27 agosto 1993, n. 324,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423,
la  prescrizione  si  compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e
comunque  non  prima  del  31  dicembre  1996.  2-ter.  Per  i  fatti
verificatisi  anteriormente  alla  data  del 15 novembre 1993 e per i
quali  stia  decorrendo  un  termine  di  prescrizione  decennale, la
prescrizione  si  compie  entro  il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu'
breve termine dato dal compiersi del decennio".
    c-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.   La   Corte   dei   conti  giudica  sulla  responsabilita'
amministrativa  degli  amministratori  e  dipendenti  pubblici  anche
quando  il  danno  sia  stato  cagionato  ad  amministrazioni  o enti
pubblici  diversi  da  quelli  di  appartenenza, per i fatti commessi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio  1994,  n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si
applicano anche ai giudizi in corso.
  2-bis.  In  caso  di  definitivo proscioglimento ai sensi di quanto
previsto  dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  come  modificato  dal  comma  1  del presente articolo, le spese
legali  sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei
conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. (2)((3))
  2-ter.  L'azione  di  responsabilita'  per  danno  erariale  non si
esercita  nei  confronti  degli  amministratori locali per la mancata
copertura minima del costo dei servizi.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 10-bis,
comma  10)  che  "Le  disposizioni  dell'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1,
del   decreto-   legge   25   marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, si interpretano
nel  senso  che  il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel
merito,  e  con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con
le  modalita'  di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile,
liquida  l'  ammontare  degli onorari e diritti spettanti alla difesa
del    prosciolto,   fermo   restando   il   parere   di   congruita'
dell'Avvocatura  dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso
avanzate all'amministrazione di appartenenza".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 1 luglio
2009,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009,
n.   102,   ha  disposto  (con  l'art.  10-bis,  comma  10)  che  "Le
disposizioni  dell'articolo  3,  comma  2-bis,  del  decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre  1996,  n.  639,  e  dell'articolo 18, comma 1, del decreto-
legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito, con modificazioni, dalla
legge  23  maggio  1997,  n.  135,  si  interpretano nel senso che il
giudice  contabile,  in  caso di proscioglimento nel merito, e con la
sentenza  che  definisce  il giudizio, ai sensi e con le modalita' di
cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non puo' disporre
la  compensazione  delle  spese  del  giudizio e liquida l' ammontare
degli  onorari  e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo
restando  il  parere  di  congruita'  dell'Avvocatura  dello Stato da
esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di
appartenenza."