DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 13
      Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
    potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
        reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
   disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa

    1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
  graduale   attuazione  delle  deleghe  legislative  in  materia  di
  previdenza  complementare  previste dall'articolo 1, comma 2, della
  legge   23   agosto   2004,   n.  243,  e'  autorizzata,  ai  sensi
  dell'articolo  1,  comma  42,  della medesima legge, la spesa di 20
  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno
  2006  e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo
  onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200
  milioni  di  euro  per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno
  2007,   mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
  dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia e delle
  finanze   allo   scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto
  a  14  milioni  di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
  delle  maggiori  entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7,
  comma  3,  quanto  a  10  milioni di euro per l'anno 2007, mediante
  corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
  all'articolo  9-ter  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
  determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    2.  In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali
  e  del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e
  2006,  con  decorrenza,  in  ogni  caso, non anteriore alla data di
  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono adottati i seguenti
  interventi:
      a)  per  i  trattamenti  di  disoccupazione in pagamento dal 1°
  aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria
  di  disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'articolo 19,
  primo  comma,  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939, n. 636,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e
  successive  modificazioni,  e'  elevata a sette mesi per i soggetti
  con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i
  soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
    La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta
  indennita'  e'  elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi
  ed  e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al
  trenta  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi.  Resta confermato il
  riconoscimento  della  contribuzione  figurativa  per il periodo di
  percezione  del  trattamento  nel  limite massimo di sei mesi per i
  soggetti  con  eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove
  mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore a
  cinquanta  anni.  Gli  incrementi  di  misura e di durata di cui al
  presente  comma  non  si applicano ai trattamenti di disoccupazione
  agricoli,  ordinari  e  speciali,  ne' all'indennita' ordinaria con
  requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
  21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  maggio  1988, n. 160. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N.
  80.  L'indennita'  di  disoccupazione  non  spetta nelle ipotesi di
  perdita  e  sospensione  dello stato di disoccupazione disciplinate
  dalla  normativa  in  materia  di incontro tra domanda e offerta di
  lavoro.   Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
  istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a
  cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e
  per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
      b)  all'articolo  1,  comma  155, primo periodo, della legge 30
  dicembre  2004,  n.  311,  le  parole:  "310  milioni di euro" sono
  sostituite  dalle  seguenti: "460 milioni di euro"; dopo le parole:
  "entro  il  31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "e per gli
  accordi  di  settore  entro  il  31 dicembre 2006"; dopo le parole:
  "intervenuti  entro  il  30 giugno 2005" sono inserite le seguenti:
  "che  recepiscono  le  intese  intervenute  in  sede  istituzionale
  territoriale";
      c)  gli  articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23
  luglio  1991,  n.  223,  si applicano anche al datore di lavoro, in
  caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione,
  di  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi dell'articolo 1,
  comma  155,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori
  posti  in  cassa  integrazione  guadagni straordinaria ai sensi del
  predetto  articolo  1,  comma  155,  della  legge  n. 311 del 2004,
  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
  ovvero,  in caso di cessazione di attivita', dell'articolo 1, comma
  5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni
  di  cui  all'articolo  8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
  407,  ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
  n. 236.
    Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori
  l'applicazione  del  citato  articolo  4,  comma  3,  e' effettuata
  indipendentemente   dai  limiti  connessi  alla  fruizione  per  il
  lavoratore  e  all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa
  integrazione  guadagni  straordinaria  e  senza  l'applicazione ivi
  prevista  delle  riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel
  limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio  1993,  n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera
  non  si  applicano  con  riferimento  ai lavoratori che siano stati
  collocati  in  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria o siano
  stati  collocati  in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di
  impresa  dello  stesso  o  di  diverso settore di attivita' che, al
  momento   della   sospensione   in   cassa   integrazione  guadagni
  straordinaria  o  al  momento  del  licenziamento, presenti assetti
  proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
  assume  o  utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di
  collegamento o controllo;
      d)  nel  limite  di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico
  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, al fine di
  agevolare  i  processi  di  mobilita'  territoriale  finalizzati al
  reimpiego  presso  datori  di  lavoro  privati  ed  al mantenimento
  dell'occupazione,  ai  lavoratori  in  mobilita' o sospesi in cassa
  integrazione  guadagni  straordinaria,  che  accettino  una sede di
  lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e'
  erogata   una  somma  pari  a  una  mensilita'  dell'indennita'  di
  mobilita'  in  caso  di  contratto  a  tempo  determinato di durata
  superiore  a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di
  mobilita'  in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato
  di  durata  superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui
  all'articolo  8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
  in  una  sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo
  di  residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito
  delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari a
  una  mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di
  durata   superiore   a   dodici   mesi  o  pari  a  tre  mensilita'
  dell'indennita'   di  mobilita'  in  caso  di  distacco  di  durata
  superiore  a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del
  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
  dell'economia  e delle finanze, sono definite le relative modalita'
  attuative. (14)
    3.  Per  le  finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il
  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7, del
  decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato
  di  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2005. Il predetto Fondo e'
  altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno
  2007.
    4.  All'articolo  1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
  l'anno   2005  la  dotazione  finanziaria  del  predetto  Fondo  e'
  stabilita in 10 milioni di euro.";
      b)  al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
  il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto conto dei
  fenomeni  di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati
  i  criteri  di  priorita'  per  l'attribuzione  delle risorse e con
  riferimento  alle  aree  territoriali  ed ai settori industriali in
  crisi,  nonche'  i  criteri  di  selezione  dei  soggetti  a cui e'
  attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.".
    5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni
  di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
  a  1,35  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, si provvede
  quanto  a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, 402,23 milioni di
  euro  per  l'anno  2006  e  0,35  milioni  di  euro per l'anno 2007
  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto, ai
  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito dell'unita'
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per
  l'anno  2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto
  a  23,5  milioni  di  euro  per l'anno 2005, 17 milioni di euro per
  l'anno  2006  e  un  milione  di  euro  per  l'anno  2007, mediante
  utilizzo,   per  l'anno  2005,  di  parte  delle  maggiori  entrate
  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  10,  comma 2, e, per gli
  anni  successivi,  mediante  utilizzo delle maggiori entrate di cui
  all'articolo  7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno
  degli   anni   2005   e   2006  mediante  corrispondente  riduzione
  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
  5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge
  30 dicembre 2004, n. 311.
    6.  L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
  disposizioni  introdotte  ai  sensi  del  comma  2,  comunicando  i
  risultati  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   anche   ai  fini
  dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma
  2,  lettera  a),  dei  provvedimenti correttivi di cui all'articolo
  11-ter,  comma  7,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni,  ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
  dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
  Limitatamente  al  periodo strettamente necessario all'adozione dei
  predetti  provvedimenti  correttivi,  alle  eventuali  eccedenze di
  spesa  rispetto  alle previsioni a legislazione vigente si provvede
  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
  il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a
  carico  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
  19 luglio 1993, n. 236.
    7.   ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
    8.   ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
    9.   ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
    10.  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
    11.  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
    12.  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
    13.  All'articolo  118  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "I
  piani  aziendali,  territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
  le  regioni  e le province autonome territorialmente interessate. I
  progetti   relativi   ai   piani  individuali  ed  alle  iniziative
  propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed
  alle  province  autonome territorialmente interessate, affinche' ne
  possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni";
      b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle regioni"
  sono  sostituite  dalle  seguenti: "da quattro rappresentanti delle
  regioni".
    13-bis.  All'articolo  49  del  decreto  legislativo 10 settembre
  2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Fino  all'approvazione  della legge regionale prevista dal
  comma  5,  la  disciplina dell'apprendistato professionalizzante e'
  rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
  associazioni  dei  datori  e  prestatori di lavoro comparativamente
  piu' rappresentative sul piano nazionale".