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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  8-8-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Norme in materia di politica dell'impiego
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. (10)
((22))
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".
4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7".
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19. (11)


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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla L. L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il termine per la reiscrizione di cui comma 11-ter del presente articolo resta fissato al 30 giugno 1994.


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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui al presente articolo non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.