DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.4 giugno 2004, n. 143 (in G.U. 05/06/2004, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
       Spese di personale docente e non docente universitario

  1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione  e  finanziamento  delle universita', per l'anno 2004, ai
fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che
ai  fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo,
della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, dei costi derivanti dagli
incrementi  per  il personale docente e ricercatore delle universita'
previsti  dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
  2.  Per  l'anno  2004,  le  spese  per  il personale universitario,
docente  e  non  docente che presta attivita' in regime convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra
le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3.  Dall'attuazione  dei  commi  1  e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (3) (5) (8) ((9))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla
L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
gli  effetti  del  presente  articolo,  relativi  all'anno 2004, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che  gli effetti del presente articolo, gia' prorogati al 31 dicembre
2005  dall'articolo  10  del  decreto-legge  9 novembre 2004, n. 266,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  28  dicembre  2006,  n. 300, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  gli effetti del presente articolo, gia' prorogati al 31 dicembre
2006  dall'articolo  8  del  decreto-legge  30 dicembre 2005, n. 273,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito con modificazioni
dalla  L.  28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 12, comma
1)  che  gli  effetti  del  presente  articolo,  gia' prorogati al 31
dicembre  2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.