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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.4 giugno 2004, n. 143 (in G.U. 05/06/2004, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 29-2-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
  Visto il disegno  di  legge  recante  disposizioni  in  materia  di
graduatorie permanenti  del  personale  docente  della  scuola  e  di
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato
dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto 
Senato n. 2529/A); 
  Considerato che con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  30
dicembre 2003, e'  stato  determinato,  in  misura  non  superiore  a
quindicimila unita', il contingente  di  personale  della  scuola  da
assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 
2004-2005; 
  Considerato che  il  disegno  di  legge  sopraindicato  prevede  la
rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei  titoli
ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico  2004-2005,  delle
graduatorie permanenti  di  cui  all'articolo  401  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modificazioni; 
  Considerato   che   le   predette   graduatorie   permanenti,    da
rideterminare sulla base  della  nuova  tabella  di  valutazione  dei
titoli, devono essere approntate in tempo  utile  per  consentire  le
assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005  autorizzate  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 19  novembre  2003,  e  comunque  non
oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso,
per  le   predette   assunzioni,   alle   graduatorie   preesistenti,
predisposte ed aggiornate sulla base di criteri  previgenti  definiti
con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole  di
contenzioso tra le diverse  categorie  di  personale  inserito  nelle
graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione 
definitiva nelle graduatorie stesse; 
  Considerato che i tempi presumibili  di  esame  parlamentare  e  di
approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di
assicurare con certezza l'operativita' delle  nuove  norme  in  tempi
tali   da   consentire   all'amministrazione   di   provvedere   alla
rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 
2004; 
  Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso  dell'esame
in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2  marzo
2004, con il quale si e' impegnato il Governo a provvedere  entro  il
31 luglio  prossimo  alle  assunzioni  gia'  autorizzate  per  l'anno
scolastico 2004-2005,  sulla  base  delle  graduatorie  rideterminate
secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata 
al predetto disegno di legge; 
  Considerata   l'esigenza   di   escludere   dal   limite   disposto
dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  i
costi  derivanti  agli  Atenei  dagli  incrementi   stipendiali   del
personale docente e non docente, nonche' di ridurre di  un  terzo  le
spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario 
nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione; 
  Considerato  altresi'  che  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia
nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero  l'esame
di  Stato  con  la  disciplina  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 
445,  pur  avendo  compiuto  il  tirocinio  semestrale  previsto  dal
previgente ordinamento, sarebbero costretti ad  effettuare  anche  il
tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal 
predetto decreto ministeriale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra 
illustrati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 2 aprile 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
          Disposizioni in materia di graduatorie permanenti 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  le  graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato  con  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato:
"testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20
agosto 2001, n. 333,  in  base  alla  Tabella  allegata  al  presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. (2) 
  1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la  permanenza  dei  docenti
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo  unico
avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il  termine
fissato per l'aggiornamento della graduatoria  con  apposito  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca.  La
mancata presentazione della domanda comporta la  cancellazione  dalla
graduatoria  per  gli   anni   scolastici   successivi.   A   domanda
dell'interessato,  da  presentarsi  entro  il  medesimo  termine,  e'
consentito il reinserimento nella graduatoria, con  il  recupero  del
punteggio maturato all'atto della cancellazione. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato. 
  3. L'abilitazione conseguita presso le scuole  di  specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo
ai fini  dell'inserimento  nell'ultimo  scaglione  delle  graduatorie
permanenti di cui al comma 1. 
  3-bis.   Costituisce   altresi'   titolo   di   accesso   ai   fini
dell'inserimento nelle graduatorie di  cui  al  comma  1  il  diploma
accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999,  n.
508,  e  successivi  provvedimenti  applicativi,   rilasciato   dalle
accademie  di  belle  arti,  a  conclusione  di  corsi  di  indirizzo
didattico   disciplinati   da   apposito   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  a  seguito  di
esame finale con valore di esame di Stato abilitante. 
  4.  A   decorrere   dall'anno   scolastico   ((2024/2025)),   senza
possibilita' di ulteriori nuovi  inserimenti,  l'aggiornamento  delle
graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1,  comma
605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  effettuato
con ((cadenza biennale))  e  con  possibilita'  di  trasferimento  in
un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel  rispetto  della
fascia  di  appartenenza.  L'aggiornamento   delle   graduatorie   di
istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno  2007,  n.
131, per il conferimento delle supplenze ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 5, della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  e'  effettuato  con
((cadenza biennale)). All'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20
agosto 2001, n. 333,  le  parole:  "da  effettuare  con  periodicita'
annuale entro il 31  maggio  di  ciascun  anno"  sono  soppresse  con
effetto  dall'anno  scolastico  2005-2006.  Per   l'anno   scolastico
2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni  delle  graduatorie  di
cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004. 
  4-bis. In sede di prima applicazione del  presente  decreto,  nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media  sono
inseriti i docenti in possesso del diploma  abilitante  di  didattica
della musica, purche' in possesso di un diploma di  conservatorio  in
uno  strumento  e  che  abbiano  prestato,  entro  l'anno  scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A. 
  4-ter.   Per   gli   anni   scolastici   2022/2023   e   2023/2024,
l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4
ha validita' biennale. Eventuali  procedure  svolte  o  in  corso  di
svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette
graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla
vigenza biennale delle graduatorie medesime. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 luglio 2004, n. 186, ha disposto (con l'art. 8-nonies, comma 2)
che "L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  si
interpreta nel  senso  che  la  rideterminazione  delle  graduatorie'
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'  riferita,  per
quanto concerne i soli titoli di servizio,  esclusivamente  a  quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
605) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore della  presente
legge  le  graduatorie  permanenti  di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento".