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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.4 giugno 2004, n. 143 (in G.U. 05/06/2004, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  16-4-2004 al: 5-6-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529/A);
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005;
Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;
Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l'operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire all'amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;
Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge;
Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;
Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.