DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 333 (in G.U. 21/08/2001, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
Testo in vigore dal: 6-6-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
               Integrazione a regime delle graduatorie
                  permanenti del personale docente

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria,  ((  .  . . )), avviene inserendo nello scaglione di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  gli  idonei dei concorsi a
cattedre  e  posti,  per  titoli  ed esami e i possessori dei diplomi
rilasciati   dalle   scuole   di   specializzazione  all'insegnamento
secondario. ((3))
  2.  Nella  integrazione  della  graduatoria  di  cui al comma 1, il
personale  gia'  inserito  nelle  graduatorie  permanenti che intende
aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per
la  prima  volta  e'  graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in
base  ai  titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della
tabella  di  cui  all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di
insegnamento  prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di
cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n. 62, sono valutati nella stessa
misura  prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo
restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla
tabella  di  cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere
adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
  3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.  297,  come  sostituito  dall'articolo  1,  comma 6, della legge 3
maggio  1999,  n.  124,  si interpreta nel senso che l'integrazione e
l'aggiornamento   delle   graduatorie  si  realizza  sulla  base  del
punteggio  spettante  a  ciascun  candidato  con  la salvaguardia, in
posizione di parita', dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4  giugno  2004,  n.  143, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la
suddetta  modifica  ha  effetto  dall'anno  scolastico 2005-2006. Per
l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie  di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n.
97, sono effettuati entro il 15 giugno 2004.