DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33
                        Concordato preventivo

  1.   In  attesa  dell'avvio  a  regime  del  concordato  preventivo
   triennale,  e'  introdotto  in  forma  sperimentale  un concordato
   preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
   2003 e per quello successivo.
  2.  Sono  ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
   impresa e gli esercenti arti e professioni.
  3.  L'osservanza  degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
   concordato preventivo comporta:
    a)  la  determinazione  agevolata delle imposte sul reddito e, in
   talune ipotesi, dei contributi;
    b)  salvo  che  non  venga  richiesto dal cliente, la sospensione
   degli  obblighi  tributari  di emissione dello scontrino fiscale e
   della ricevuta fiscale;
    c) la limitazione dei poteri di accertamento.
  4.  Il  concordato  preventivo  si opera sulle seguenti basi, ferma
   restando  la  dichiarazione  di  un reddito di impresa o di lavoro
   autonomo minimo di 1.000 euro:
    a)  per  il  primo  periodo  d'imposta,  incrementando i ricavi o
   compensi del 2001 ((almeno dell'8 per cento)), nonche' il relativo
   reddito  del  2001  almeno  del  7  per  cento, anche a seguito di
   adeguamento  in  dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
   sul valore aggiunto;
    b)  per  il secondo periodo d'imposta, incrementando ((i ricavi o
   compensi  minimi  concordati  per  il 2003 almeno del 5 per cento,
   nonche'  il  relativo  reddito  minimo concordato riferito al 2003
   almeno  del  3,5  per  cento)),  anche a seguito di adeguamento in
   dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e sul valore
   aggiunto;  tale  adeguamento,  per  quanto  riguarda  i  ricavi  o
   compensi,  e'  consentito  solo  se la predetta soglia puo' essere
   raggiunta  con  ((un  incremento non superiore al 10 per cento dei
   ricavi  o  compensi  annotati  nelle  scritture contabili, con una
   sanzione  pari  al  5  per  cento  delle  imposte  correlate  alla
   differenza  tra  i  ricavi  o  i  compensi concordati e i predetti
   ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili)).
  5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
   al   1   gennaio   2001   sono   inferiori   a  quelli  risultanti
   dall'applicazione   degli   studi  di  settore  o  dei  parametri,
   l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento
   a  questi  ultimi  e  all'assolvimento delle relative imposte, con
   esclusione  di  sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente
   alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
  6.  Ai  fini di quanto previsto ((dai commi 4 e 5)) si tiene conto,
   inoltre, degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili,
   ancorche'  definiti  per  adesione,  nonche'  delle integrazioni e
   definizioni  di  cui  alla  legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si
   tiene  conto  delle  dichiarazioni integrative presentate ai sensi
   dell'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
   luglio  1998,  n.  322,  che abbiano determinato una riduzione del
   reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
  7.  Per  i  periodi  d'imposta  oggetto  di concordato, sul reddito
   d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  dichiarato  che  eccede quello
   relativo  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  1  gennaio  2001,
   l'imposta  e'  determinata separatamente con l'aliquota del 23 per
   cento.  L'aliquota  e', invece, del 33 per cento per i soggetti di
   cui  all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di
   cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
   n.  917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o
   di  lavoro  autonomo  relativo  al periodo d'imposta in corso al 1
   gennaio  2001  sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che
   eccede  quello  minimo  determinato secondo le modalita' di cui al
   comma  4  non  sono  dovuti  contributi previdenziali per la parte
   eccedente  il  minimale  reddituale;  se  il  contribuente intende
   versare  comunque  i contributi, gli stessi sono commisurati sulla
   parte eccedente il minimale reddituale.
  ((7-bis.  Ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
   dei  maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4,
   si  applica,  tenendo  conto  della  esistenza  di  operazioni non
   soggette  ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
   media   risultante   dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
   operazioni  imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
   di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
  8.  Per  i  periodi  d'imposta  soggetti  a  concordato preventivo,
   relativamente  al  reddito  d'impresa  o  di lavoro autonomo, sono
   inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base
   alle disposizioni di cui:
    a)  al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
   lettere  a),  d)  e  d-bis),  dell'articolo  39  del  decreto  del
   Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
   successive modificazioni;
    b)  all'articolo  54, secondo comma, secondo periodo, del decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, e
   successive modificazioni;
    c)  all'articolo  55,  secondo  comma, numero 3), del decreto del
   Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
   modificazioni.
  8-bis.  Per  i  medesimi  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma 8,
   relativamente  al  reddito  d'impresa  o  di lavoro autonomo, sono
   preclusi  gli  atti  di  accertamento  qualora il maggiore reddito
   accertabile  sia  inferiore  o  pari  al  50  per  cento di quello
   dichiarato.))
  9.  Il  contribuente  che  ((non soddisfa le condizioni)) di cui al
   comma  4  lo  comunica  nella dichiarazione dei redditi; in questo
   caso:
    a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
    b)  l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi
   o  compensi  di  cui  al  comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
   straordinari  ed  imprevedibili;  in  tale  ultima  ipotesi  trova
   applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
   dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    ((c)  gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dal  periodo
   d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte
   le condizioni di cui al comma 4.))
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
   decreto   e'   abrogato   l'articolo  11,  comma  6,  del  decreto
   legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  ((11.  La  sospensione  dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
   licenza   o   dell'autorizzazione   all'esercizio  dell'attivita',
   prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo
   n.  471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia
   delle  entrate,  per  un  periodo  da  quindici giorni a due mesi,
   qualora  nei  riguardi  dei  contribuenti che non hanno aderito al
   concordato  siano  constatate,  in  tempi  diversi,  tre  distinte
   violazioni  dell'obbligo  di  emettere  la  ricevuta  fiscale o lo
   scontrino  fiscale  compiute  in  giorni  diversi  nel corso di un
   quinquennio;  in  deroga  all'articolo  19,  comma  7, del decreto
   legislativo   18  dicembre  1997,  n.  472,  il  provvedimento  di
   sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al
   presente  comma  non si applica se i corrispettivi non documentati
   sono  complessivamente  inferiori a 50 euro. Il presente comma non
   si  applica alle violazioni constatate prima della data di entrata
   in vigore del presente decreto.))
  12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
   d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
    a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
    b)  hanno  dichiarato  ricavi o compensi di ((importo superiore a
   5.164.569,00  euro))  nel  periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
   2001;  non  si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma
   1,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
   al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
   917;
    c)  ((si  sono  avvalsi dei regimi forfettari)) di determinazione
   dell'imponibile  o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso
   al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003;
    d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
   4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
  13.  La  sospensione  dell'obbligo  tributario  di  emissione dello
   scontrino  e  della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste
   in  essere  dopo  la  data di presentazione della comunicazione di
   adesione.  Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul
   valore  aggiunto  periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
   dell'imposta  relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
   servizio    effettuate.    ((Con   provvedimento   del   direttore
   dell'Agenzia   delle   entrate  di  approvazione  del  modello  di
   dichiarazione  IVA  annuale,  per tutti i soggetti passivi di tale
   imposta,  sono definite le modalita' di separata indicazione delle
   cessioni  di  beni  e  delle prestazioni di servizi effettuate nei
   confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita
   IVA.))
  14.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si considerano ricavi
   quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi,
   di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
   1986,  n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
   di  cui  alle  lettere  c),  d), e) ed f) del comma 1 del medesimo
   articolo;  si  considerano  compensi quelli previsti dall'articolo
   50,  comma 1, del medesimo testo unico. ((Il periodo precedente si
   applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.))
  15.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  incidono
   sull'esercizio  della  delega  legislativa  di cui all'articolo 3,
   comma  1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
   L'adesione   al   concordato   preventivo   si   esprime  mediante
   comunicazione  resa  tra  il  1  gennaio  e  il 16 marzo 2004. Con
   provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
   nella   Gazzetta   Ufficiale,   sono  stabilite  le  modalita'  di
   presentazione  della  comunicazione di adesione e dell'adeguamento
   di cui al comma 5.