LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

note: Entrata in vigore della legge: 3-5-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 3-5-2003
                               ART. 3.
                       (Imposta sul reddito).
   1.  Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul
reddito,  rispettivamente  pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e
al  33  per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della
codificazione,  la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non
commerciali;
   b)  conservazione  del  regime  di  imposizione  previsto  per  le
societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
   c) per quanto riguarda l'imponibile:
   1)  identificazione,  in  funzione della soglia di poverta', di un
livello  di  reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni
familiari  anche  al  fine  di  meglio  garantire  la  progressivita'
dell'imposta, escluso da imposizione;
   2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
   3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e
criteri:
   famiglia,  con  particolare riferimento alle famiglie monoreddito,
al  numero  dei  figli,  degli  anziani  e  dei soggetti portatori di
handicap;  casa;  sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura,
previdenza,  assistenza  all'infanzia negli asili nido e domiciliare;
non  profit  e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di
promozione  sociale  e valorizzazione etica, culturale e scientifico;
volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono
regolati  per  legge  sulla  base  di  accordi e di intese; attivita'
sportiva  giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di
lavoro;
   4)  concentrazione  delle  deduzioni  sui redditi bassi e medi, al
fine  di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere
particolarmente  favorevole  per i redditi anzidetti il nuovo livello
d'imposizione;
   5)  inclusione  parziale  nell'imponibile  degli utili percepiti e
delle  plusvalenze  realizzate,  fuori  dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni  societarie  qualificate,  per  ridurre gli effetti di
doppia imposizione economica;
   6)  per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in
quanto  compatibili,  delle  norme  contenute  nella disciplina della
imposta   sul   reddito   delle  societa',  con  inclusione  parziale
nell'imponibile  degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate
su  partecipazioni  societarie  qualificate  e  non  qualificate, per
ridurre  gli  effetti  di  doppia  imposizione  economica; simmetrica
deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
   7)  regime  differenziato  di  favore  fiscale  per  la  parte  di
retribuzione  o  compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche
al  fine  di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili
finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico
dell'impresa;
   8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di
collaborazione  coordinata e continuativa espressamente definiti, con
inclusione  degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e
con  loro  attrazione  al reddito che deriva dall'esercizio di arti e
professioni  se  conseguiti  da artisti e professionisti di qualsiasi
tipo;
   d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi
di natura finanziaria:
   1)  omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura
finanziaria,  indipendentemente  dagli strumenti giuridici utilizzati
per produrli;
   2)  convergenza  del  regime fiscale sostitutivo su quello proprio
dei titoli del debito pubblico;
   3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori
istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
   4)  regime  differenziato  di  favore  fiscale  per  il  risparmio
affidato  a  fondi  pensione,  a fondi etici ed a casse di previdenza
privatizzate;
   5)  regime  agevolativo  per i contribuenti che destinano i propri
risparmi  alla  costituzione  di  fondi  personali  di  accumulo  per
l'acquisto della prima casa;
   e) per quanto riguarda le semplificazioni:
   1)  prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti
formali;
   2) potenziamento degli studi di settore;
   3)   introduzione   del   concordato   triennale   preventivo  per
l'imposizione  sul  reddito  di impresa e di lavoro autonomo anche in
funzione del potenziamento degli studi di settore;
   4)  introduzione  di un sistema forfetario di tassazione agevolata
per  le  piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione
turistica;
   5)  introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori
autonomi  di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la
determinazione  degli imponibili, anche in funzione del potenziamento
degli  studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita'
di espletamento dell'attivita';
   6)  mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa'
sportive dilettantistiche;
   f)  previsione  di  una  clausola  di salvaguardia, in modo che, a
parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole
od  uguale,  mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli
interventi di natura assistenziale e sociale.