DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2003, n. 116 (in G.U. 28/05/2003, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2003)
Testo in vigore dal: 29-5-2003
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 1-quater

  ((1.  Le  disposizioni  recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22
febbraio  2002,  n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile  2002,  n.  75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista
dall'articolo  141,  comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  di  seguito  denominato  "testo  unico",  si
applicano  per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali.
  2.  La  procedura  prevista  dall'articolo  1,  commi  2  e  3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2002,  n.  75,  si  applica per l'esercizio
finanziario  2003  anche  all'ipotesi  di  scioglimento  per  mancata
adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dall'articolo 193 del testo unico.
  3.  A  favore  degli  enti  locali  delle  regioni  Molise e Puglia
individuati  con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
del  14 e del 15 novembre 2002 nonche' del 9 gennaio 2003, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002,
n.  272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, e' disposta
l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso
a   titolo   di  imposta  comunale  sugli  immobili  come  risultante
dall'ultimo  certificato  sul rendiconto della gestione acquisito dal
Ministero  dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto,  sono  portate  in  detrazione  ai  trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2003.
  4.  Le  disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  non si applicano agli
stanziamenti  del  bilancio  dello  Stato di competenza del Ministero
dell'interno  relativi  a  trasferimenti erariali a favore degli enti
locali.
  5.  All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
alle  violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente
della  provincia  sulla  base  di  disposizioni  di  legge, ovvero di
specifiche norme regolamentari".
  6.  All'articolo  227,  comma  6,  del testo unico, come sostituito
dall'articolo  28,  comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
secondo   periodo,  dopo  le  parole:  "con  decreto  di  natura  non
regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno,
di concerto con il".
  7.  I  contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunita'
montane  svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali  previsti  dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione
di  quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti
risultanti dalla fusione di comuni.
  8.  Qualora  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti
facciano  parte  delle  unioni  di  comuni,  i  parametri  di riparto
previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno adottato ai sensi
dell'articolo  6,  comma  8,  della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono
applicati  considerando  tali enti come comuni con popolazione sino a
5.000  abitanti.  Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei
parametri  di  riparto  i  comuni  con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
  9.  Dall'attuazione  dei  commi  7  e 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10.  Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
  11.  Per  l'anno  2003,  ai fini dell'attribuzione di trasferimenti
erariali  ed  altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno,
la  popolazione  delle  province e dei comuni e' calcolata in base ai
dati  consuntivi  annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio
2003.
  12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1
e 2".
  13.  All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma
17,   il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "A  seguito
dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed
i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel
trimestre   successivo,   a  riassorbire  lo  scostamento  registrato
intervenendo  sui  pagamenti  nella  misura  necessaria  al  fine  di
garantire il rientro nella determinazione del saldo".))