LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24
          Patto di stabilita' interno per province e comuni

  1.  Ai  fini  del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004,  per  l'anno  2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato
ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive  modificazioni, non potra' essere superiore a
quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
  2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il
complesso  delle  spese  correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini
del  calcolo  del  disavanzo  finanziario di cui al comma 1, non puo'
superare  l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
  3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti
connesse  all'esercizio  di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate  sulla  base  di  modificazioni  legislative  intervenute  a
decorrere  dall'anno  2000  o  negli  anni successivi, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
  4.  Le  limitazioni  percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano  anche  al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite  dai  commi  2  e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio finanziario 2000.
  4-bis.  Ai  fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per
gli  enti  che  hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998,
1999  e  2000,  la  spesa  corrente  per l'anno 2000, relativa a tali
servizi,   e'   convenzionalmente  commisurata  alla  spesa  corrente
sostenuta  nell'anno  precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale  spesa  sia  stata  superiore.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L. 27
DICEMBRE 2002, N. 289.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.
  6. Per l'acquisto di beni e servizi ((di rilevanza nazionale)) le
province,  i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono  aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell'articolo  59  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO
SOPPRESSO  DALLA  L.  24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere
opportune  azioni  dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi
al  fine  di  realizzare  economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale.
  9.  In  correlazione  alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i
trasferimenti  erariali  spettanti ai comuni e alle province a valere
sui  fondi  di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per
ciascuno   degli  anni  2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della
legislazione  vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento,
del 2 per cento e del 3 per cento.
  10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  devono  trasmettere
trimestralmente   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro venti
giorni  dalla  fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli
incassi e sui pagamenti effettuati.
  11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere
trasmesse  trimestralmente  dai  predetti  enti  con riferimento agli
impegni assunti.
  12.  Per  le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti  le  informazioni  devono essere comprensive delle eventuali
operazioni  finanziarie  effettuate  con  istituti  di  credito e non
registrate nel conto di tesoreria.
  13.  Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11
e  12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il
Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002.
  14.  Alle  finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il
rispettivo  territorio,  le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite  dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.