LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46
                         Fondo investimenti

  1.  Nello  stato  di previsione della spesa di ciascun Ministero e'
istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa  al  quale  confluiscono i nuovi investimenti autorizzati , con
autonoma  evidenziazione  contabile  in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative.
  2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
individuate  le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo
di cui al comma 1.
  3.  A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  4.  In  apposito  allegato  al  disegno  di  legge finanziaria sono
analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti
che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
  5.  I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione  del parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione   nella  quale  viene  individuata  la  destinazione  delle
disponibilita' di ciascun fondo.((33))
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  AGGIORNAMENTO (33)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma
33)  che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno 2008.