DECRETO-LEGGE 13 settembre 1999, n. 317

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (in G.U. 13/11/1999, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1999)
Testo in vigore dal: 14-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto
1999, con il quale e' stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della
legge  23  febbraio  1999, n. 44, il commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura;
  Visto  l'articolo  25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale
dispone  che  alla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo  21  della  medesima  legge  e,  comunque,  non oltre il
centottantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della legge
stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti
concernenti  il  Fondo  per il sostegno delle vittime delle richieste
estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;
  Considerato   che   la   formalizzazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  21  della  legge  23  febbraio  1999, n. 44, non ancora
conclusa,  interverra' in tempi successivi alla scadenza del predetto
termine di abrogazione della vigente disciplina;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   finalizzate  a  consentire,  nelle  more  della  piena
attuazione   della  nuova  disciplina,  la  vigenza  delle  pregresse
disposizioni  in  materia  di  tutela  delle  vittime delle richieste
estorsive  e  dell'usura,  escludendo  cosi'  la determinazione di un
vuoto normativo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  ((  01.  All'articolo  12  della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, la
rubrica  e' sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi
di esclusione" e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 "1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo
danno  sia  stato  oggetto  di  precedente  risarcimento o rimborso a
qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche".
  02.  All'articolo  16  della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
 "2-bis.  L'elargizione  e'  revocata  in  tutto  o in parte se, dopo
l'elargizione  stessa,  vengono  effettuati,  per  il medesimo danno,
risarcimenti  o  rimborsi  a  qualunque  titolo  ad  opera di imprese
assicuratrici o amministrazioni pubbliche". ))
  1.  All'articolo  19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  d)  da  tre  membri  delle  associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco  di  cui  all'articolo  13,  comma  2, ovvero, nelle more
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui al medesimo articolo,
iscritte  nell'elenco istituitocon decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994,
n.   614.   I  membri  sono  nominati  ogni  due  anni  dal  Ministro
dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od
organizzazioni, su indicazione delle medesime.
  ((  1-bis.  All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  La  domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo
2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o
accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
  1-ter.  All'articolo  24  della  legge  23 febbraio 1999, n. 44, al
comma  3,  sono  soppresse  le  parole:  "entro  il  medesimo termine
previsto dal comma 1".
  1-quater.  La  domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma
1,  della  legge  23  febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma
1-bis  del  presente  articolo,  deve  essere  presentata,  a pena di
decadenza,  entro  duecentoquaranta  giorni  dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e'
di  un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano
iniziato  a  decorrere  i termini previsti dall'articolo 13, comma 4,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
  1-quinquies.  Il  termine  di  ripresentazione della domanda di cui
all'articolo  24,  comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come
modificato   dal   comma   1-ter   del   presente   articolo,  e'  di
duecentoquaranta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto )).
  2.  All'articolo  24  della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
 "3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo  21  ((  e  comunque non oltre il trecentocinquantesimo
giorno  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, )), il
commissario  per  il  coordinamento  delle  iniziative  antiracket  e
antiusura,  nominato  ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e
secondo  le modalita' previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si
avvale,  per le finalita' di cui alla medesima legge, del comitato di
cui  all'articolo  5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni.".
  ((  3.  All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999,
n.  44,  la  parola  "centottantesimo"  e' sostituita dalla seguente:
"trecentocinquantesimo" )).