stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1999, n. 317

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (in G.U. 13/11/1999, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1999)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  14-9-1999 al: 13-11-1999
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
Visto l'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;
Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverrà in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo così la determinazione di un vuoto normativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
" d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto conil Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;".
2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.".
3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: "e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.