LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
(Comitato  di  solidarieta'  per   le   vittime   dell'estorsione   e
                             dell'usura) 
  1. Presso il Ministero dell'interno e'  istituito  il  Comitato  di
solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato
e' presieduto dal Commissario per il coordinamento  delle  iniziative
antiracket e antiusura,  nominato  dal  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori  del  personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata  esperienza
nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura
e di  solidarieta'  nei  confronti  delle  vittime.  Il  Comitato  e'
composto: 
    a)  da  un  rappresentante  del  Ministero  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato; 
    b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica; 
    b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia; 
    c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la
rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni
nazionali di categoria in esso rappresentate; 
    d) da tre membri delle associazioni  od  organizzazioni  iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri  sono  nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno  su  designazione
degli organismi nazionali associativi  maggiormente  rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del  Commissario  straordinario
del Governo per il  coordinamento  delle  iniziative  anti-racket  ed
antiusura,   determina   con   proprio   decreto   i   criteri    per
l'individuazione della maggiore rappresentativita' ((I membri di  cui
alla  presente   lettera   devono   astenersi   da   prendere   parte
all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando  sono
chiamati ad esprimersi su  richiedenti  l'accesso  al  fondo  di  cui
all'articolo 18 i quali siano, ovvero  siano  stati  nei  dieci  anni
precedenti, membri delle loro associazioni  ovvero  abbiano  ricevuto
supporto in  sede  di  giudizio  dalle  medesime  associazioni.  Ogni
decisione assunta in violazione di  quanto  previsto  dal  precedente
periodo e' da considerarsi nulla)); 
    e)  da  un  rappresentante  della   Concessionaria   di   servizi
assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 
  (( 1-bis. In un'apposita sezione del sito  internet  del  Ministero
dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina  dei  componenti  di
cui al comma 1, lettera d) )). 
  2. Il Commissario ed i  rappresentanti  dei  Ministeri  restano  in
carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per  piu'  di
una volta. 
  3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti
al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge  31  dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni. 
  4. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento
previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta'  per
le vittime delle  richieste  estorsive,  istituito  dall'articolo  18
della presente legge, e del Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime
dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7  marzo
1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi  provvede  per  conto
del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
  5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4  e
i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati
e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione  dei
Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare,  mediante  intese  con  gli
ordini  professionali  e  le  associazioni  nazionali  di   categoria
rappresentate  nel  CNEL,  nonche'  con  le  associazioni  o  con  le
organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma  2,  anche  presso  i
relativi  uffici,  la  tutela   della   riservatezza   dei   soggetti
interessati e delle procedure di elargizione. 
  6. La concessione del mutuo di cui  al  comma  6  dell'articolo  14
della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  e'  disposta  con  decreto  del
Commissario  per  il  coordinamento  delle  iniziative  antiracket  e
antiusura su deliberazione  del  Comitato  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Si applica la  disposizione  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 ha disposto (con l'art.  2,  comma
4) che "Ai fini di cui all'articolo 19, comma  1,  lettera  d)  della
legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni
iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della 
legge."