stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal:  14-11-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

Disposizioni transitorie
((
1. La domanda di elargizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
))
((1))
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata
(( . . . ))
. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
((1))
((
3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-quater) che "La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1-quinquies) che "Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".