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LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal:  14-11-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

(Revoca dell'elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
((
2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche
))