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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  15-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-bis

(Norme in materia di entrata).
1. I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.
((6))
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:
"75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.
6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.
7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:
a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.
10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.
11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, conle forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.
12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.
13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.
14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'articolo 3 dello stesso decreto - legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.
15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.
16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, e ' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.
18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.
19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.
20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.
23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998."