stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:
a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.
3. ll termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi.
Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi.
Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.
((2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni))
.
3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.".
5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.