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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 (in G.U. 21/06/1995, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
Testo in vigore dal:  27-10-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato."