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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 (in G.U. 21/06/1995, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
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Testo in vigore dal:  23-4-1995 al: 21-6-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione universita-regione.