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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 85

(Decorrenza)


Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.