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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Per gli interventi da realizzare, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare fino al 31 marzo 1996 sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
((8))
1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto l985, n. 431.
1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere si intende reso in senso favorevole o l'autorizzazione si intende concessa. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori. (4)
2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 12, comma 5-octies) che "Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996".