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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  2-7-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'ente territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995".