DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 564

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 2. 
Riduzione delle agevolazioni in materia  di  societa'  cooperative  e
                            loro consorzi 
  1. Le societa' cooperative, e loro consorzi, sono  assoggettate,  a
decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, all'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese
anche  per  la  parte,  finora  esclusa,  costituita  dalle   riserve
indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,  n.
904. 
  2. Per le societa' cooperative, e  loro  consorzi,  esistenti  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  istituita  una
imposta  straordinaria  sul  patrimonio  netto  delle   imprese   per
l'esercizio in corso alla predetta data, in  ragione  di  un'aliquota
dell'1,15  per  cento  sull'ammontare  della  media   delle   riserve
indivisibili   iscritte   nel   bilancio   degli   esercizi    chiusi
successivamente alla data del 30 settembre 1992. (6) 
  3. Le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali  di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,  nonche'  le
cooperative di garanzia ed i consorzi di  garanzia  collettiva  fidi,
costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di
cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1  settembre
1993, n. 385, sono escluse dalla proroga  di  cui  all'articolo  1  e
dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. L'imposta  straordinaria  deve  essere  versata  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  novembre
1992, n. 461. E' consentito posticipare  il  versamento  del  50  per
cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con  l'applicazione  degli
interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma  2-bis,  del  citato
decreto-legge n.  394  del  1992;  nel  patrimonio  netto,  cui  sono
imputabili  sia  l'imposta  patrimoniale  o  rdinaria  sia  l'imposta
patrimoniale straordinaria, si intendono a  tal  fine  ricomprese  le
riserve indivisibili. 
  5. Le societa' cooperative,  e  loro  consorzi,  che  abbiano  gia'
versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la
parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione  dall'imposta
di cui al  comma  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il  31  gennaio  1995  sono
stabilite le modalita' di attuazione della  disposizione  di  cui  al
presente comma. 
  6. Le  assegnazioni  di  seconde  case  a  favore  dei  soci  delle
cooperative   cessano   di   essere   agevolate.    Conseguentemente,
nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.
165, dopo le parole: "di  alloggi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
adibiti ad abitazione principale,". 
 7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
alla nota 2, le parole: "societa' cooperative" sono sostituite  dalle
seguenti: "cooperative sociali". 
  8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il  n.  27-ter)  e'
abrogato. 
  9. Nella tabella A, parte II, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il n. 41-bis) e' sostituito dal seguente: 
  "41-bis)  prestazioni  socio-sanitarie,  educative,  di  assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili, in favore  degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti  e  malati  di  AIDS,
degli  handicappati  psicofisici,  dei  minori,  anche  coinvolti  in
situazioni di disadattamento e di  devianza,  rese  da  organismi  di
diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute  che  erogano
assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, o da  enti  aventi  finalita'  di  assistenza  sociale,
nonche' da cooperative e  loro  consorzi,  sia  direttamente  che  in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale". 
  10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni  di
cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  3,  come  sostituito
dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da  contratti  conclusi
entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo  Stato
e  con  gli  altri  enti  ed  istituti  indicati  nell'ultimo   comma
dell'articolo 6 del citato decreto n.  633  del  1972,  e  successive
modificazioni, che  siano  fatturate  e  registrate  ai  sensi  degli
articoli  21,  23  e  24   dello   stesso   decreto,   e   successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 1994. 
  11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 5, comma  3)  che
il presente  comma  "  va  interpretato  nel  senso  che  le  riserve
indivisibili vanno assunte, in  ciascun  esercizio,  al  netto  della
differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  30  settembre  1992,  n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi  del
predetto  comma  4,   applicando   su   tale   differenza   l'imposta
straordinaria nella misura 
dell'1 per mille. "