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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 328

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 471 (in G.U. 29/07/1994, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  15-7-1999
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Art. 8

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto, fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento
(( da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente. ))
I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvederà alla ripartizione degli stessi come disposto dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti. (4)
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1994, N. 471.
3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (a), si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 (a). A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.
4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni (b) , e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (c) .
5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.
6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa."