DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 328

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 471 (in G.U. 29/07/1994, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 15-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 8. 
   1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,  alberghiere,
di  servizi  e  turistiche  che  abbiano  impianti   o   attrezzature
danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui  al  presente
decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli  1  e  2,  e'
destinato un contributo a fondo perduto, fino al  90  per  cento  del
danno accertato. Le relative domande sono presentate alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici
iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti
pubblici, dall'indicazione analitica dei  danni  subiti  dall'impresa
comprensivi di quelli relativi alle scorte,  idoneamente  documentati
dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonche' dalla
dichiarazione del nesso di causalita'  tra  il  danno  e  gli  eventi
calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo  e'  corrisposto
dalle camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  a
valere  sui  fondi  che  saranno  ad  esse  conferiti  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi  ordini
di accreditamento (( da emettere anche in deroga ai limiti  di  somma
previsti dalla normativa vigente. )) I  fondi  destinati  alla  Valle
d'Aosta sono trasferiti alla  regione  autonoma  che,  in  base  allo
statuto, provvedera' alla ripartizione  degli  stessi  come  disposto
dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni  di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi  per
l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno  1994.  I  benefici  non
potranno  in  ogni  caso  comportare  oneri  superiori  ai   suddetti
stanziamenti. (4) 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1994, N. 471. 
  3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le
cooperative per la raccolta,  trasformazione,  commercializzazione  e
vendita,  nonche'  per   il   ripristino   delle   strutture,   delle
infrastrutture e delle opere di bonifica e  di  irrigazione,  situate
nei territori  dei  comuni  danneggiati  dagli  eventi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi  dell'articolo  2
della  legge  14  febbraio  1992,  n.  185  (a),  si   applicano   le
disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 (a). A
tal fine  il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  in  agricoltura  e'
integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di  lire
25 miliardi per l'anno 1994. 
  4. Per la realizzazione degli interventi urgenti  conseguenti  agli
eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del  presente  decreto,
il prefetto competente  per  territorio,  ai  fini  di  una  uniforme
distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione  regionale
per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti  in
Cassa integrazione guadagni o in mobilita' ai sensi  dell'art.  1-bis
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  luglio  1981,  n.  390,  e  successive
modificazioni ed integrazioni (b) , e dell'articolo 6 della legge  23
luglio 1991, n. 223 (c) . 
  5. Per far fronte agli  oneri  relativi  alla  realizzazione  degli
interventi urgenti  per  il  ripristino  delle  infrastrutture  delle
ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine  svizzero  in
concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale
governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1
dell'articolo 1, e' autorizzata la spesa  di  lire  10  miliardi  per
l'anno 1993. 
  6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria,  Piemonte  e
Valle d'Aosta e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi  per  l'anno
1993. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma  1)  che
"L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994,  n.  471,  e'  incrementata  di  lire  20
miliardi per l'anno 1996. Al relativo  onere  si  fa  fronte  con  le
disponibilita' e nei  limiti  previsti  per  il  medesimo  anno  1996
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
intendendosi corrispondentemente ridotta la  relativa  autorizzazione
di spesa."