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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 328

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 471 (in G.U. 29/07/1994, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 1-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
far fronte alla emergenza  nelle  regioni  Liguria,  Piemonte,  Valle
d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio,  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,
Sardegna, Puglia e Sicilia, verificatasi  a  seguito  di  eccezionali
avversita' atmosferiche nei mesi di settembre,  ottobre,  novembre  e
dicembre 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici, delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  e  dei
trasporti e  della  navigazione,  di  concerto  con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' assegnato un contributo straordinario per  l'anno  1993  alle
regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75  miliardi,
Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4  miliardi  e
di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di
lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5  miliardi  e  di
lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5
miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere  alla
realizzazione  degli  interventi  urgenti  conseguenti  agli   eventi
alluvionali dei mesi di  settembre,  ottobre  e  novembre  1993,  nei
comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.