DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                    Trattamenti di disoccupazione 
  1. La percentuale di commisurazione  dell'importo  del  trattamento
ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal  1  luglio  1994  al  31
dicembre 1994. 
  2. La disciplina dell'importo massimo di  cui  all'articolo  unico,
secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo  1,
comma  5,  trova  applicazione  anche  al  trattamento  ordinario  di
disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).(4) 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 24,  comma  4)
che " Le disposizioni in materia di indennita' di  mobilita'  nonche'
di  trattamento   speciale   di   disoccupazione   edile   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  si  intendono
estese ai soci lavoratori delle cooperative di  lavoro  svolgenti  le
attivita' comprese nei settori produttivi  rientranti  nel  campo  di
applicazione della disciplina relativa  all'indennita'  di  mobilita'
stessa  soggette  agli  obblighi  della  correlativa   contribuzione.
L'espletamento  della  relativa  procedura   di   mobilita',   estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia  ai  fini  delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla  data
di entrata in vigore della presente legge."