DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 20-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
            Norme in materia di licenziamenti collettivi 
  1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10,
e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle  imprese  di  cui
all'articolo 16, comma 1. Il  contributo  previsto  dall'articolo  5,
comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui  all'articolo  16,  comma  1,
nella misura di nove  volte  il  trattamento  iniziale  di  mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.". 
  2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci
lavoratori di cooperative  di  produzione  e  lavoro,  devono  essere
garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
  3. Gli accordi sindacali,  al  fine  di  evitare  le  riduzioni  di
personale, possono regolare il comando o il distacco di  uno  o  piu'
lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. 
  4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel  senso  che  la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di  cui  all'articolo
4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per  tutti  i
lavoratori oggetto della  procedura  di  mobilita'  entro  centoventi
giorni dalla conclusione  della  procedura  medesima,  salvo  diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui  al  medesimo  articolo  4,
comma 9. 
  4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali
sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223,  si  considerano  acquisiti  con  riferimento
anche all'attivita' espletata presso l'impresa di  provenienza.  Alla
relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994  e  in
lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si  provvede  mediante  riduzione
del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo  3,
comma 9, del presente decreto. 
  5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione  dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei  casi  di
riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla
stessa impresa o gruppi di imprese, da parte  di  imprese  rientranti
nel  campo   di   applicazione   della   disciplina   dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di integrazione salariale  e'  concesso,  su  richiesta  dell'impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro  i
limiti di durata complessiva nell'arco  di  un  quinquennio,  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223.  (4)
((5)) 
  6. Sino al 31 dicembre 1993, nei  casi  di  cui  al  comma  5,  gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo  di  durata  del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  di  cui  al
comma  5,  che  in  tali  casi  viene  concesso  sulla   base   della
comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
1991, n. 223.  La  sospensione  dei  lavoratori,  in  funzione  delle
esigenze tecniche produttive  ed  organizzative,  e'  disposta  senza
meccanismi di rotazione. (4) ((5)) 
  7. Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  comunica
immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione  di  cui  al  comma  5,
perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita'
concessiva, fermi restando i trasferimenti  dallo  Stato  all'INPS  a
titolo di integrazione salariale. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma  4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  si  interpretano
nel senso che il mancato versamento delle  mensilita'  alla  gestione
degli  interventi  assistenziali  e   di   sostegno   alle   gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita'  di  cui
al medesimo  articolo  4  e  la  perdita,  da  parte  dei  lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
    

-----------------

    
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione
salariale, concessi ai sensi dei commi 5 e 6 del  presente  articolo,
sono  prorogati  di  dodici  mesi.  Tale  proroga  non  opera  per  i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo  6,  comma  10,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
    

-----------------

    
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nel modificare l'art. 1, comma 2 del
D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.
5, comma 12) che "Il comma 2 dell'articolo  1  del  decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di  durata
del trattamento straordinario ivi previsti  sono  concessi  anche  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223."