DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
Testo in vigore dal: 19-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
        Norme in materia di contratti di formazione e lavoro 
  1. Possono essere assunti con contratto di formazione  e  lavoro  i
soggetti di eta' compresa tra  sedici  e  trentadue  anni.  Oltre  ai
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti  di  formazione  e
lavoro  anche  gruppi   di   imprese,   associazioni   professionali,
socio-culturali, sportive, fondazioni, ((enti pubblici  di  ricerca))
nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali  quando  il
progetto di formazione  venga  predisposto  dagli  ordini  e  collegi
professionali ed autorizzato in  conformita'  a  quanto  previsto  al
comma 7. 
  2. Il contratto di formazione  e  lavoro  e'  definito  secondo  le
seguenti tipologie: 
    a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1)  acquisizione
di professionalita' intermedie; 2) acquisizione  di  professionalita'
elevate; 
    b)  contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato   ad   agevolare
l'inserimento professionale  mediante  un'esperienza  lavorativa  che
consenta un adeguamento delle  capacita'  professionali  al  contesto
produttivo ed organizzativo. 
  3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle lettere a) e b) del comma 2  possono  essere  inquadrati  ad  un
livello inferiore a quello di destinazione. 
  4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non  puo'
superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla  lettera  a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui  alla  lettera  b)
del medesimo comma. 
  5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma  2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore  di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione  lavorativa.  Il
contratto di cui alla lettera b)  del  comma  2  deve  prevedere  una
formazione minima non inferiore  a  20  ore  di  base  relativa  alla
disciplina del rapporto di  lavoro,  all'organizzazione  del  lavoro,
nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I  contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali  ore
aggiuntive devolute alla formazione. 
  6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano  a
trovare  applicazione  i   benefici   contributivi   previsti   dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi  benefici  trovano  applicazione  subordinatamente
alla trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella  del  contratto
di formazione e lavoro cosi' trasformato e  in  misura  correlata  al
trattamento  retributivo  corrisposto  nel  corso  del  contratto  di
formazione medesimo.((Nelle  aree  di  cui  all'obiettivo  n.  1  del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio  del  20  luglio  1993,  e
successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici  mesi,  le
disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo  periodo  del
presente comma. Nel caso in cui il  lavoratore,  durante  i  suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato,  il  datore
di lavoro e'  tenuto  alla  restituzione  dei  benefici  contributivi
percepiti nel predetto periodo)). 
  7. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. 
  8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del  decreto-legge  29
marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Nel  caso  in  cui  la  delibera  della  commissione  regionale  per
l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione,  provvede  il  direttore  dell'ufficio  regionale  del
lavoro e della massima occupazione.". Al medesimo articolo  3,  comma
3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine
di  trenta  giorni  dalla  loro  presentazione,  la  delibera   della
commissione regionale per l'impiego". 
 9. Alla scadenza del contratto di formazione  e  lavoro  di  cui  al
comma 2, lettera a), il datore  di  lavoro,  utilizzando  un  modello
predisposto, sentite le parti sociali, dal  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego  competente  per  territorio  idonea   certificazione   dei
risultati  conseguiti  dal  lavoratore  interessato.   Le   strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello  di  formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui alla lettera b)  del  comma  2,  il  datore  di  lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. 
  10. Qualora sia necessario per il  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in  cui  essi
siano presentati da consorzi o gruppi di  imprese,  che  l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'
di imprese, individuate nei progetti  medesimi.  La  titolarita'  del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. 
  11. La misura di cui al comma 6  dell'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451. 
  13. Nella predisposizione  dei  progetti  di  formazione  e  lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
  14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione  del  comma
1,  primo  periodo,  non  trovano  applicazione  nei  confronti   dei
contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione  nei  confronti
dei contratti di formazione e lavoro stipulati  entro  il  30  giugno
1995, sulla base di progetti che alla  data  del  ((31  marzo  1995))
risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi  ai
sensi e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come  modificato  dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169.  PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI  DALLA
L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. 
  15. Dalla  tabella  C  annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il  procedimento  per
l'approvazione dei progetti di  formazione  e  lavoro  da  parte  del
Ministro  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,   previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.