DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 169 (in G.U. 04/06/1991, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1994)
Testo in vigore dal: 5-4-1991
                               Art. 9. 
        Norme in materia di contratti di formazione e lavoro 
  1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, e' sostituito dal seguente: 
  " 3. I tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di
formazione e lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti  predisposti
dagli enti pubblici economici e  dalle  imprese  ed  approvati  dalla
commissione regionale per l'impiego.  La  commissione  regionale  per
l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal  Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentita  la  commissione
centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalita'  form-
ative ed occupazionali e con le caratteristiche dei  diversi  settori
produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli
eventuali specifici requisiti che gli  stessi  devono  avere,  tra  i
quali puo' essere previsto  il  rapporto  tra  organico  aziendale  e
numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel  caso
in cui i progetti interessino piu' ambiti regionali  ovvero  non  sia
intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla  loro  presentazione,
la delibera della commissione regionale  per  l'impiego,  i  medesimi
progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, il quale,  entro  trenta  giorni,  delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non  sono
soggetti all'approvazione i progetti conformi  alle  regolamentazioni
del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro e  dei  lavoratori  aderenti
alle  confederazioni  maggiormente  rappresentative,   recepite   dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
centrale per l'impiego.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3  del  decreto-legge  30  ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1984, n. 863, e' aggiunto il seguente: 
  " 1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico  delle
leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche'  in  quelle
svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29  dicembre  1990,
n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e'  ammessa
sino all'eta' di 32 anni.".