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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  20-7-1994
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Art. 12

Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.
3. L'onere derivante dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.
4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "con più di cento dipendenti".
7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al
((31 dicembre 1994))
.
8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.".