DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 25-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis. 
(Concorsi  per  la  copertura  di  posti  vacanti   nelle   pubbliche
                          amministrazioni). 
  1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in  vigore
del presente decreto utilizzano personale con rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della  legge  29  dicembre
1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge  9  marzo  1989,  n.88,  e
successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989,  n.  232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio  1989,  n.  261,
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per  la  copertura
dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali  per  le
quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di  scuola
secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi  di  lavoro
con  specifico  riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e  di
operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni  e,
ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla
domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si  applicano
al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era  in  servizio  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969,  n.  1013,  degli
articoli 5 e  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 1186,  nonche'  dell'articolo  7  della  legge  29
novembre 1984, n. 798. Si applicano altresi' al personale assunto  ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni. 
  2. Per il personale che  sia  stato  assunto  a  tempo  determinato
previo superamento di prove selettive, sono  indetti,  in  attuazione
del  comma  1,  concorsi  riservati   per   soli   titoli.   Per   la
partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del  limite
di eta'. 
  3.  Il  personale  che  sia  stato  assunto  a  tempo   determinato
esclusivamente  mediante  valutazione  dei  titoli   e'   ammesso   a
partecipare a concorsi pubblici banditi per i  posti  individuati  ai
sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora
conseguano  l'idoneita'  nelle  prove  di  esame,  e'  attribuito  un
punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non  superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in  relazione  alla
durata del servizio prestato. 
  4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3  sono  trasmessi,  non
appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per  la
funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da  parte  degli
organi ispettivi e di controllo interno di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143. 
  5. Le pubbliche amministrazioni possono  prorogare  i  rapporti  di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  fino  all'assunzione  dei
vincitori dei concorsi e comunque non oltre un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  I
relativi  oneri  sono   a   carico   del   bilancio   delle   singole
amministrazioni. (6) 
  6. Per il personale assunto a tempo  determinato  nelle  qualifiche
per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello
di scuola secondaria di primo grado,  le  pubbliche  amministrazioni,
ove ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  procedono,  in
relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla  trasformazione
dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato. (9) (12a) ((15)) 
  7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui  ai  commi
2, 3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 
  8. Fino  all'espletamento  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  le
amministrazioni  di  cui  al  medesimo  comma  non  possono   bandire
concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle  qualifiche  interessate,
ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati. 
    

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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 17 maggio 1995, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui  all'articolo  4-  bis,
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  instaurati  dalle
pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del  comma  5  del
medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al  31
dicembre 1995, nei limiti degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio
delle singole amministrazioni." 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  6,  comma  2)  le  operazioni  di
trasformazione dei rapporti  di  lavoro  previste  dal  comma  6  del
presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995. 
    

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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 18)
che le operazioni di trasformazione dei rapporti di  lavoro  previste
dal comma 6 del presente articolo, concernenti  il  Ministero  per  i
beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996. 
    

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AGGIORNAMENTO (12a) 
  La L. 28 dicembre  1995,  n.  549,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1,  comma  18)  che  le
operazioni di trasformazione dei  rapporti  di  lavoro  previste  dal
comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre
1995. 
    

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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art.  2,  comma  18)
che le operazioni di trasformazione dei rapporti di  lavoro  previste
dal comma 6 del presente articolo, concernenti  il  Ministero  per  i
beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.