stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  11-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione
1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:
1. "In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno 1'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266))
.
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.
Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9.