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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-1992

Art. 5

Finanziamenti dei soci e di terzi
1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".
2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni o quote.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 24, il primo comma, del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 si veda in nota all'art. 3.