DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
Testo in vigore dal: 27-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
  1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il Governo non abbia  provveduto
agli adempimenti  necessari  a  rendere  effettiva  la  delega  delle
funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo  59  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
queste sono comunque  delegate  alle  regioni.  Da  tale  termine  le
regioni  provvedono  al  rilascio  e  al  rinnovo  delle  concessioni
demaniali marittime, nei limiti e per le finalita' di cui  al  citato
articolo 59, applicando i canoni determinati ai  sensi  dell'articolo
04 del presente decreto. (2) 
  2. A decorrere  dal  1  gennaio  1995,  alle  regioni  e'  devoluto
l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di
cui all'articolo 04 rispetto a  quello  gia'  previsto  nel  bilancio
pluriennale dello Stato. 
  3. Ai fini di cui al presente articolo, le  regioni  predispongono,
sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione  delle  aree
del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci  dei
comuni interessati  e  delle  associazioni  regionali  di  categoria,
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu'  rappresentative  nel
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni  dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
"Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1,  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, ai fini  dell'attuazione  della  delega  delle
funzioni amministrative alle regioni ai sensi  dell'articolo  59  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  e'
prorogato al 31 dicembre 1995". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale,  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del patrimonio indisponibile,  la  tassa  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le  tasse  sulle  concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di  cui
all'articolo  190  del  Regio  Decreto  31  agosto  1933,  n.   1592,
all'articolo 121 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1,  5  e  6  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
legge 21 novembre 2000, n. 342".