LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 27-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                (Tassa sulle concessioni regionali). 
 
  1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano  agli  atti  e
provvedimenti,  adottati  dalle  regioni  nell'esercizio  delle  loro
funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni  regionali
ad  essi  delegate  ai  sensi  degli  articoli  117   e   118   della
Costituzione, indicati nell'apposita tariffa  approvata  con  decreto
del Presidente della Repubblica, avente valore  di  legge  ordinaria.
(5) 
  2. La tariffa di cui al comma  1  deve  essere  coordinata  con  le
vigenti tariffe delle tasse sulle  concessioni  governative  e  sulle
concessioni comunali e deve indicare: 
    a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto
al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali; 
    b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun  atto  o
provvedimento soggetto deve essere corrisposto; 
    c)  l'ammontare  del  tributo   dovuto   per   ciascun   atto   o
provvedimento ad esso soggetto. Nel caso  di  provvedimenti  od  atti
gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o
comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a  quello  dovuto  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  della  tariffa.  In   caso   di
provvedimenti  o  atti  gia'  assoggettati  a  tassa  di  concessione
regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,  l'ammontare  del
tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al  90  per  cento
del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque  non  inferiore  al
tributo di ammontare meno elevato; 
    d) eventuali norme,  che  disciplinano  in  modo  particolare  il
tributo indicato in alcune voci di tariffa. 
  3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle  tariffe
delle  tasse  sulle  concessioni  governative  e  comunali  che,  per
esigenze di coordinamento,  devono  essere  abrogate  con  decorrenza
dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   tariffa   regionale
contestualmente approvata. 
  4. Con la  medesima  procedura  e  con  l'osservanza  degli  stessi
principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata  in  vigore
della tariffa di cui al  comma  1,  possono  essere  emanati  decreti
delegati modificativi della tariffa stessa. 
  5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno,  aumenti
della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con  effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non  superiore  al  20
per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero
in  misura  non  eccedente  la  maggiore  percentuale  di  incremento
disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative. 
  6. All'accertamento, alla liquidazione ed  alla  riscossione  delle
tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni. 
  7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la
tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga  tassa  in
altra regione, anche se l'atto o  il  provvedimento  spieghi  i  suoi
effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato. 
  8. Le tasse sulle concessioni regionali, per  quanto  non  disposto
dalla presente legge  e  dalla  tariffa  di  cui  al  comma  1,  sono
disciplinate dalle leggi dello Stato  che  regolano  le  tasse  sulle
concessioni governative. 
  9. La tariffa di  cui  al  comma  1  e'  emanata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito  il  parere
della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla
sua emanazione. 
                                                               ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art.  4,  comma  2)
che "Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui  al  comma  1
dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale,  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del patrimonio indisponibile,  la  tassa  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le  tasse  sulle  concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di  cui
all'articolo  190  del  Regio  Decreto  31  agosto  1933,  n.   1592,
all'articolo 121 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1,  5  e  6  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
legge 21 novembre 2000, n. 342".